Il bonus donne disoccupate 2026 vale per le assunzioni fatte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026: per chi assume, significa sgravio contributivo del 50% sui contributi a carico del datore di lavoro.
Chi prende i soldi (e chi no)
Il beneficio non è un assegno per la lavoratrice: è un taglio dei contributi che paga l’azienda. In pratica, il risparmio resta al datore di lavoro, ma può rendere più facile l’assunzione.
Possono richiederlo i datori di lavoro di tutta Italia e di ogni settore che assumono donne disoccupate di qualsiasi età, con contratto a tempo indeterminato o determinato.
Quanto vale: 12 o 18 mesi di sconto
Il bonus donne disoccupate 2026 prevede una riduzione del 50% dei contributi previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro:
- 18 mesi se l’assunzione è a tempo indeterminato;
- 12 mesi se l’assunzione è a tempo determinato;
- se il contratto viene trasformato a tempo indeterminato, lo sconto può arrivare fino a 18 mesi complessivi.
Part-time: lo sgravio resta, ma scende in proporzione alle ore. L’esempio riportato dalla fonte è chiaro: se a tempo pieno il tetto annuo fosse 3.000 euro, con un part-time a metà ore il tetto diventa 1.500 euro.
Le condizioni: serve l’incremento occupazionale netto
Per ottenere il bonus donne disoccupate 2026 l’assunzione deve creare un incremento occupazionale netto. Vuol dire: l’azienda deve aumentare davvero l’organico.
Il conteggio si fa confrontando i dipendenti di ciascun mese dopo l’assunzione con la media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti.
Requisiti della lavoratrice: 24 mesi, 6 mesi (in certi casi) o over 50
Lo sgravio scatta se la lavoratrice assunta rientra in uno di questi casi (alternative tra loro):
- senza impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque risieda;
- senza impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi se residente in aree svantaggiate oppure se impiegata in settori con forte disparità occupazionale di genere (secondo le indicazioni citate nella fonte);
- ha almeno 50 anni ed è disoccupata da oltre 12 mesi.
Dove non si applica e quando si può cumulare
Non si applica in caso di apprendistato, lavoro occasionale, lavoro domestico e contratto a chiamata/intermittente.
La fonte indica che può essere cumulato con altre agevolazioni previste dalla normativa, tra cui:
- sgravio per assunzione lavoratori disabili;
- incentivo per assunzione percettori NASpI;
- incentivo per sostituzione di lavoratori in congedo.
È previsto anche per assunzioni in cooperativa di lavoro e per rapporti instaurati tramite somministrazione.
Come si chiede all’INPS
La domanda è a carico del datore di lavoro e si fa online sul sito INPS: va inviato il modulo “92-2012” nel Cassetto previdenziale. Dopo i controlli, se la richiesta è accolta, lo sgravio si applica tramite flusso Uniemens.
Se devi orientarti tra accesso, area riservata e servizi, può esserti utile questa Guida pratica INPS.
Cosa fare adesso
- Se sei un datore di lavoro, verifica che l’assunzione rientri nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2026.
- Controlla che la candidata abbia uno dei requisiti: 24 mesi senza impiego regolarmente retribuito, oppure 6 mesi nei casi previsti, oppure 50 anni e disoccupazione da oltre 12 mesi.
- Fai i conti sull’incremento occupazionale netto: confronta i mesi successivi con la media dei 12 mesi precedenti.
- Accedi al Cassetto previdenziale e verifica la disponibilità del modulo “92-2012” per l’invio della domanda.
- Se il contratto è part-time, ricalcola il beneficio in modo proporzionale alle ore per stimare il risparmio reale.
Prima di chiudere: controlla documenti e scadenze
Se questa notizia riguarda ISEE e DSU, il modo più semplice per non perdere tempo è tenere già pronti documenti, accessi e controlli principali.
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Le informazioni sono divulgative: per domande ufficiali o casi personali verifica sempre le fonti istituzionali o rivolgiti a CAF, patronato o professionista.
Fonti
- Fonte: Fonte originale
- INPS: Sito ufficiale INPS