09/03/2026: sulla pensione anticipata la Cassazione ha chiarito che i contributi figurativi possono contare per arrivare prima al traguardo, smentendo l’interpretazione più restrittiva dell’INPS in alcuni casi.
Se ti riguarda: chi può andare in pensione prima
La novità interessa soprattutto chi, nel proprio estratto conto contributivo, ha periodi accreditati come contributi figurativi: ad esempio per disoccupazione, malattia, maternità o cassa integrazione. Se l’INPS ti ha “tolto” questi periodi nel conteggio per la pensione anticipata, potresti avere margini per rimetterli dentro.
In pratica: la differenza può essere molto concreta, perché quei mesi (o anni) figurativi possono spostare in avanti o indietro la data di uscita dal lavoro.
Cosa ha detto la Cassazione sui contributi figurativi
Secondo quanto riportato dalla fonte, la Cassazione ha stabilito che il vincolo dei 35 anni di contributi “effettivi” non può essere applicato in modo automatico e generalizzato alla pensione anticipata ordinaria. Questo punto è cruciale per chi ha carriere “a buchi” o con lunghi periodi coperti da ammortizzatori.
Tradotto: se ti senti dire “sì, hai tanti contributi, ma non abbastanza ‘effettivi’ perché una parte è figurativa”, non è detto che quell’obiezione regga sempre per la pensione anticipata ordinaria.
Attenzione: non tutte le pensioni sono uguali
La stessa fonte spiega che l’equivoco nasce dal mescolare due canali diversi. La Cassazione distingue tra:
- Pensione anticipata ordinaria (quella “classica” basata su anzianità contributiva, senza requisito di età indicato nell’input): qui l’esclusione dei figurativi dal conteggio dei 35 anni effettivi non va applicata in automatico.
- Pensione anticipata “contributiva” (per chi ha iniziato dopo il 1995): ha condizioni diverse (nell’input: 64 anni, 20 anni di contributi e assegno almeno 3 volte l’Assegno Sociale).
Se la tua domanda o il tuo rigetto riguardano la pensione anticipata ordinaria, è qui che il tema dei contributi figurativi può fare la differenza.
Per orientarti tra requisiti e canali, qui trovi anche la Guida completa Pensioni 2026.
Altro punto utile: Ape Sociale anche senza aver incassato la Naspi
Nella stessa ricostruzione, la Cassazione interviene anche sull’Ape Sociale per disoccupati: non sarebbe indispensabile aver incassato la Naspi, ma potrebbe bastare averne avuto diritto. Resta però il paletto citato dalla fonte: nei 36 mesi prima della fine del rapporto devono risultare almeno 18 mesi di contribuzione effettiva.
Questo passaggio può contare per chi punta all’Ape Sociale e si è visto respingere la domanda solo perché non aveva presentato richiesta di Naspi (per scelta o per dimenticanza).
Quanto vale sul portafoglio (senza promesse)
Non c’è “denaro extra” automatico: il beneficio, per la pensione anticipata, è soprattutto sulla data di accesso. Se riesci a far conteggiare periodi figurativi che l’INPS aveva escluso, puoi:
- anticipare l’uscita dal lavoro (quindi iniziare prima a ricevere l’assegno);
- evitare mesi/anni di lavoro in più solo per “recuperare” contribuzione effettiva.
Ogni caso dipende da cosa risulta nell’estratto conto e dal tipo di pensione richiesto: la sentenza non cambia la legge “per tutti” in automatico, ma può diventare un’arma concreta se ti trovi in una situazione analoga.
Cosa fare adesso
- Scarica e controlla il tuo estratto conto contributivo e segna i periodi indicati come figurativi (disoccupazione, malattia, maternità, cassa integrazione).
- Se hai un rigetto o una risposta INPS negativa sulla pensione anticipata, verifica se la motivazione richiama la mancanza di 35 anni effettivi (punto centrale della notizia).
- Se punti all’Ape Sociale come disoccupato, controlla se avevi diritto alla Naspi anche se non l’hai richiesta e verifica il requisito di 18 mesi di contribuzione effettiva negli ultimi 36 mesi.
- Porta estratto conto, eventuale provvedimento di rigetto e cronologia lavorativa a un patronato o a un professionista per valutare ricorso amministrativo o azione in giudizio (se necessario).
Fonti
- Fonte: Fonte originale
- INPS: Sito ufficiale INPS